Il diritto all’immagine come espressione del diritto alla riservatezza e tutela dell’immagine in quanto dato personale.
- Juri Bendoni
- 25 feb
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La maschera di Carnevale copre il volto di coloro che decidono per gioco di celarlo per assumere un’altra identità; ciò avviene, eccezionalmente, in questo periodo dell’anno, mentre in ogni altro momento della vita di ognuno, ciascun individuo ha cura e persegue la tutela della propria immagine.

Nel nostro Ordinamento il diritto all’immagine è un’espressione del diritto alla riservatezza che garantisce ad ogni individuo uno spazio per tutte le caratteristiche della propria personalità che non intende divulgare a terzi; rappresenta il diritto di non subire interferenze da parte di soggetti ai quali non abbiamo intenzione di comunicarle.
Tutto ciò è reso complicato dall’evoluzione tecnologica che espone i soggetti privati a intromissioni nella propria sfera di riservatezza.
Il diritto all’immagine, secondo il principio personalista, rientra tra i diritti inviolabili della persona, cui fa riferimento l’art. 2 della Costituzione, in quanto incide sullo sviluppo della personalità dell’individuo; in merito, la Sent. Cass. 3769/1985 affermò, tra l’altro, che il diritto all’immagine si pone come “il diritto ad essere rappresentati per come si è realmente”.
Il diritto all’immagine viene tutelato dall’art. 10 del Codice Civile, che prevede che nel caso in cui l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia esposta o pubblicata fuori dei casi consentiti dalla legge e sia tale da pregiudicare l’onore o il decoro della persona stessa o del suo congiunto, l’interessato potrà adire l’autorità giudiziaria affinché ne imponga la cessazione dell’uso e preveda il risarcimento del danno patito.
Se ne deduce che l’immagine rientri nel novero dei dati personali.
Il Codice della privacy all’art. 4 lett. B affermava che si potesse definire dato personale: “…qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione…”. Tale definizione, nonostante l’abrogazione della norma, avvenuta ad opera del Decreto legislativo n. 101 del 2018, rimane sostanzialmente analoga, infatti l’art. 4 del Regolamento Europeo 679/2016, dispone che si possa definire dato personale: “….qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o uno più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale”.
Il Regolamento Europeo prevede che l’immagine possa essere ritenuta un dato biometrico, nel caso in cui sia sottoposta ad un trattamento tecnico specifico tale da consentire l’identificazione univoca del soggetto cui appartiene.
In conclusione, in una Società caratterizzata da un notevole e costante uso dell’immagine è fondamentale che esistano sistemi di intervento rapidi ed efficaci mediante i quali l’ordinamento giuridico agisca a tutela di uno dei diritti della personalità dell’individuo.